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Industria leggera

Nell'industria leggera le pratiche si perdono sull'etichetta e sulla composizione dichiarata, quasi mai sulle prove di laboratorio.

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I prodotti dell'industria leggera destinati all'Unione economica eurasiatica ricadono sotto il TR CU 017/2011, che copre tessili e maglieria, abbigliamento, tappeti e moquette, calzature, pelle e pellicceria. Il regolamento prevede due documenti, e quale dei due si applichi non è una scelta del fabbricante: dipende dallo strato del prodotto, definito dalla destinazione d'uso e dall'area di contatto con il corpo. Primo strato, contatto diretto con la pelle, certificato di conformità. Secondo e terzo strato, contatto limitato e capi indossati sopra, dichiarazione. Una t-shirt si certifica, una camicia si dichiara, e a decidere è l'uso, non il tessuto.

L'etichetta è il passaporto del capo, e le violazioni su questo punto portano al rifiuto diretto, non a una richiesta di correzione. Va redatta nella lingua di lavoro dell'Unione, con la composizione in percentuale, la taglia secondo la norma GOST applicabile, i simboli di manutenzione, il paese di fabbricazione e i dati del fabbricante o dell'importatore; il marchio EAC si appone solo dopo che il documento esiste. La tolleranza sulla composizione dichiarata è del cinque per cento in eccesso o in difetto, e non è un margine di arrotondamento. Un'etichetta non veritiera costa il documento e apre alle sanzioni delle autorità di vigilanza.

Per l'abbigliamento non esiste accettazione dei rapporti di prova esteri: le prove si eseguono in un laboratorio accreditato nell'Unione, e ogni risultato deve essere positivo, perché una sola prova negativa lascia il prodotto senza documento. Il meccanismo che le fa fallire è quasi sempre documentale. Le norme GOST prescrivono metodi diversi per materiali diversi, quindi una composizione dichiarata male porta il laboratorio ad applicare il metodo sbagliato, e il risultato è negativo. La ripartizione va data per ogni parte del capo, fodera, imbottitura e filati compresi, perché anche un tre per cento di sintetico sposta il programma di prove.

L'abbigliamento per bambini non è la stessa pratica resa più severa. Il TR CU 007/2011 copre i prodotti destinati ai minori di diciotto anni e si affianca al TR CU 017, aggiungendo requisiti propri: l'ispezione del sito produttivo è sempre obbligatoria e non ha sostituti documentali, i requisiti igienici comprendono la migrazione dei coloranti e dei vapori, e l'igroscopicità è la prova che boccia i capi con troppa fibra sintetica. Gli articoli qui sotto seguono il percorso completo, dalla scelta del documento all'audit di fabbrica, ai campioni e alla dogana.

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Domande frequenti

Posso usare i rapporti di prova del mio laboratorio italiano?

No. Per l'abbigliamento i rapporti di prova esteri non sono accettati, a differenza di quanto avviene per alcuni dispositivi elettronici. Le prove vanno eseguite in un laboratorio accreditato nell'Unione, sui campioni prelevati durante il campionamento, e richiedono circa due settimane oltre al tempo di spedizione. Non sono accettati nemmeno i rapporti di prova emessi dal fabbricante.

Il mio capo va certificato o dichiarato?

Lo decide lo strato, cioè la destinazione d'uso e l'area di contatto con il corpo, non la fibra. Primo strato, a contatto diretto con la pelle, quindi biancheria, costumi da bagno, calzetteria, t-shirt e sciarpe: certificato di conformità. Secondo e terzo strato, quindi camicie, pantaloni, maglioni, cappotti e giacche foderate: dichiarazione di conformità.

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